Intervento eseguito senza consenso: i benefici non compensano la perdita del diritto alla scelta

Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale.


La circostanza in cui l’intervento medico, benché non preceduto da acquisizione di consenso, sia stato risolutivo della patologia che il paziente presentava, non risulta idonea di per sé a giustificare l’inadempienza.
Il beneficio tratto dall’esecuzione dell’intervento, infatti, non “compensa” la perdita della possibilità di eseguirne uno meno demolitorio e nemmeno uno che, se eseguito da altri, provocherebbe minor sofferenza.
Anche qualora l’intervento eseguito si rivelasse dunque l’unico possibile e quindi, anche se fosse stato eseguito altrove o successivamente, avrebbe dovuto avere identica consistenza ed identici effetti e si potesse verificare il beneficio derivante dalla sua esecuzione, tuttavia non verrebbe in alcun modo compensata la “perdita” della possibilità di scegliere di non sottoporsi all’intervento. Possibilità che è invece voluta e preservata dal diritto al consenso informato.
Nel caso in questione una paziente, a cui era stato prescritto un intervento chirurgico di asportazione di una cisti ovarica destra, e per il quale aveva prestato il consenso, era stata sottoposta, senza il suo consenso, ad un intervento più esteso, ovvero ad una laparatomia, ad una isterectomia totale, ad una annessiectomia bilaterale, ad una appendicectomia e ad una omentectomia. Ciò in ragione della evidenziazione, da parte di un anatomopatologo all’uopo richiesto di un esame istologico, della presenza, poi confermata da successivi esami bioptici, di un adenocarcinoma.
La paziente sosteneva che, essendosi recata in Francia presso altro nosocomio, le era stata fornita una diagnosi di tumore benigno e che, in ragione di ciò, riteneva di dover essere risarcita per i gravissimi danni subiti a causa degli interventi demolitori ed evocava la responsabilità dei componenti dell’equipe operatoria e della struttura sanitaria, nonché degli altri sanitari che avevano eseguito l’esame istologico estemporaneo e quelli bioptici.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale di Chieti rigettava la domanda, escludendo la sussistenza di profili di responsabilità professionale dei vari convenuti ed anche la configurabilità di una responsabilità per la violazione dell’obbligo del consenso informato, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva accertato che la diagnosi del nosocomio francese in realtà era stata di rilevazione di un tumore maligno di natura diversa, ma che comunque avrebbe giustificato l’estensione dell’intervento operatorio nei termini in cui era avvenuta.
La Corte aquilana, investita nel merito di un motivo di appello in ordine all’esclusione della responsabilità a motivo del carattere dovuto e risolutivo per la salute della paziente dell’estensione dell’intervento chirurgico e di altro motivo di gravame riguardo all’esclusione della responsabilità per violazione del consenso informato, li ha rigettati entrambi.
In Cassazione la difesa aveva ribadito che “la prestazione sanitaria era stata eseguita con diligenza, prudenza e perizia, non essendovi alternative all’intervento chirurgico prescelto ed essendo stato lo stesso condotto con esito pienamente positivo, consistente nella totale guarigione della paziente” e, quindi continua in questi termini: “Invero, alla luce di quanto sopra evidenziato, deve ribadirsi che l’intervento chirurgico praticato dai sanitari italiani sulla D.S., non solo si era rivelato, ex ante, l’unica scelta terapeutica possibile alla luce delle risultanze degli esami di laboratorio praticati contestualmente allo stesso, ma si era altresì rivelato, ex post, particolarmente efficace, consentendo, unitamente al successivo intervento praticato dai medici francesi, la totale eliminazione del male e la piena guarigione della paziente. Il pregiudizio morale e biologico, consistente nella sofferenza connessa all’intervento e nella perdita della capacità riproduttiva, costituiscono il doloroso e consapevole sacrificio reso necessario dall’esigenza di prevenire un danno peggiore ed irreparabile ed integrano gli ineluttabili effetti collaterali di una scelta terapeutica assolutamente obbligata.
Essi non possono essere considerati, pertanto, la conseguenza dannosa immediata e diretta della condotta inadempiente dei sanitari (cfr.l’art. 1223 c.c.), la quale era invece consistita nella diligente corretta esecuzione della l prestazione oggetto dell’obbligazione professionale ed aveva avuto quale effetto l’auspicata eliminazione della patologia della guarigione della paziente, con obiettivo soddisfacimento dell’interesse creditorio di quest’ultima.”
In contrasto con tali argomentazioni l’accusa, alla riportata motivazione, ha messo in evidenza, invece, l’inadempienza del personale medico circa il consenso informato sostenendo che:
a) la sentenza impugnata avrebbe confuso il diritto al consenso informato ed il diritto alla salute, mentre il primo, secondo la giurisprudenza (vengono citate Cass. n. 10741 del 2009 e n. 18513 de 2007) e come, del resto, avrebbe riconosciuto alla stregua degli artt. 2, 13 e 32 Cost., anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 438 del 2008, sarebbero un diritto distinto ancorché sintesi del diritto di autodeterminazione e alla salute;
b) l’autonomia della necessità del paziente di essere reso edotto del percorso terapeutico, del resto, sarebbe stata riconosciuta da varie fonti legislative, come la L. n. 219 del 2005, art. 3, la L. n. 40 del 2004, art. 6, e la L. n. 833 del 1978, art. 33, così come dal Codice di deontologia medica, il cui art. 29 sancisce che “il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente”; c) detta autonomia evidenzierebbe l’errore della Corte aquilana, perché il diritto della ricorrente “di decidere in ordine alla propria salute di scegliere se autorizzare o meno – e per mani di chi – l’esecuzione di specifici trattamenti sanitari” sarebbe “il riflesso immediato ed ineliminabile del diritto all’autodeterminazione” che sarebbe necessariamente comprensivo “anche del suo simmetrico opposto, ovvero quello di non autorizzarli o di autorizzarli a certe condizioni come, del pari, di esercitare, a titolo di corollario, la prerogativa di scegliere struttura e medici a fini operatori”; d) di conseguenza la circostanza che il trattamento sanitario praticato possa aver avuto buon esito non esimerebbe dalla responsabilità per la violazione del diritto al consenso informato, come, del resto, avrebbe riconosciuto questa Corte nella sentenza n. 2847 del 2010.

L’accusa sottopone poi a critica l’ulteriore motivazione con cui la Corte territoriale si era espressa a favore dei medici osservando che “la paziente non solo aveva consentito a sottoporsi all’intervento chirurgico per asportazione di cisti ovarica destra, ma che aveva anche prestato ulteriore consenso ad un’eventuale modifica del suddetto intervento qualora ciò si fosse reso necessario per la tutela della sua salute. La presenza di tale documento, ancorché acquisito su produzione della stessa appellante (attrice in primo grado), consente, per il sufficiente grado di specificità da cui è connotato, di reputare adempiuto l’onere (spettante in capo ai convenuti in ragione del carattere contrattuale della responsabilità professionale del medico) di provare l’esatto adempimento della loro obbligazione “.
L’accusa evidenzia invece che l’intervento chirurgico eseguito aveva assunto caratteristiche demolitorie evolvendosi in una direzione del tutto estranea all’intervento di asportazione di una cisti ovarica destra, che era stato oggetto del consenso informato reso preventivamente il 23 novembre 1995, sì che esso si era collocato del tutto al di fuori di quanto oggetto di tale consenso.

Si critica, inoltre, l’affermazione che detto consenso fosse sufficientemente specifico e relativo anche ad “un’eventuale modifica del suddetto intervento qualora ciò fosse necessario per la tutela della sua salute”. Pertanto l’estensione e i rischi cui il consenso aveva fatto riferimento avrebbero potuto essere solo quelli relativi all’esecuzione dell’intervento di asportazione della cisti ovarica e non quelli totalmente diversi e ben più devastanti poi eseguiti.
Inoltre “la mancata preventiva acquisizione del consenso informato della ricorrente sottoposta, in stato di anestesia, ad intervento chirurgico diverso da quello da lei autorizzato non si configurava come urgente onde esso non poteva trovare legittimazione neanche sotto tale angolazione giuridica”. Infatti si trattava di diagnosi di patologia grave ma non tale da mettere “nell’immediato a rischio di vita la paziente” sì che si “imponesse di attuare indifferibili interventi di emergenza” e tale valutazione era stata fatta anche dal c.t.u. che nei numeri 7 e 8 della sua relazione aveva affermato che “al momento (dell’intervento) non vi era pericolo immediato di morte della paziente, perciò non ci si trovava di fronte ad una urgenza in atto” e che “si sarebbe potuto differire l’intervento di qualche giorno, onde rendere edotta la paziente sulla diagnosi e sulla prognosi della sua malattia, ma non sulle alternative terapeutiche dato che non ne esistono diverse dal tipo di intervento chirurgico a cui è stata sottoposta. La paziente, inoltre, avrebbe potuto scegliere un centro di riferimento specialistico per l’oncologia ginecologica”.
Tutto ciò evidenzierebbe l’erroneità della sentenza impugnata, in quanto la mancata doverosa acquisizione di un nuovo consenso all’evoluzione dell’intervento da parte dell’equipe sanitaria non si sarebbe potuta giustificare neppure per ragioni di urgenza.
L’accusa si rifiuta di accettare le motivazioni della difesa il cui senso può riassumersi nel seguente principio: quando il medico, senza previa acquisizione del consenso informato e, naturalmente in situazione in cui tale acquisizione sarebbe possibile, esegue correttamente sul paziente un intervento chirurgico, che ex ante appaia necessitato sul piano terapeutico ed ex post si riveli anche risolutivo della patologia che il paziente presentava, la lesione alla libertà di determinazione del paziente, cagionata dalla mancata acquisizione del consenso, si dovrebbe considerare inidonea a determinare un danno risarcibile poiché i danni risarcibili: questa affermazione sottende il convincimento che in una simile evenienza la violazione del diritto al consenso informato non cagionerebbe né quello che la norma definisce “perdita”, né quello che la norma definisce “lucro cessante”. E ciò perché detta lesione sarebbe giustificata dal vantaggio conseguito dalla paziente con l’eliminazione della patologia.
E’ come dire che, assumendo la prospettiva che si esprime nel concetto, caro ad altre culture giuridiche, ma non estraneo oramai alla nostra, di c.d. costi-benefici, l’attività medico-chirugica – ma il discorso si dovrebbe per coerenza estendere a tutta la pratica dell’attività medica che si risolva in interventi sulla persona del paziente senza acquisizione di consenso informato – non potrebbe ritenersi determinativa di un danno, qualora si riveli “utile” per il paziente, nel senso che, all’esito della sua esecuzione, le condizioni del paziente rispetto alla patologia che presentava si rivelino migliori (nel senso dell’eliminazione dell’incidenza che la patologia avrebbe altrimenti avuto sulla persona del paziente ed ancorché l’intervento abbia comunque inciso sullo stato psicofisico del paziente).
Questo assunto appare frutto di una non corretta percezione della struttura della fattispecie di illecito, sia esso contrattuale o extracontrattuale, che si ricollega all’esecuzione, da parte di un medico sulla persona del paziente, senza la previa acquisizione del suo consenso informato, di un intervento pur costituente esercizio dell’attività medica.
L’assunto della Corte aquilana si era dunque posto in sostanza in contrasto con il profilo strutturale della lesione del diritto al consenso informato, o meglio del diritto ad essere informati sulla direzione dell’attività medica sulla propria persona ed a consentirla, all’esito dell’informazione, prestando il consenso, che in tal modo risulta espresso sulla base della conoscenza da parte del paziente delle implicazioni, dei rischi e delle conseguenze dell’attività stessa e, quindi, esprime un atto di disposizione della propria persona in senso psico-fisico risalente ad una volontà del paziente consapevole.
L’effetto è intuitivo: poiché l’informazione sull’atto medico da eseguirsi e sulle sue conseguenze, una volta data alla paziente, avrebbe posto costuei nella condizione di decidere se autorizzare o non autorizzare il medico all’esecuzione dell’intervento proposto e poiché tra i contenuti possibili concreti che l’esercizio di tale potere di determinazione può assumere vi può essere sia la scelta di restare nelle condizioni che secondo il medico imporrebbero l’intervento anche se pregiudizievoli (se del caso anche usque ad supremum exit), sia la scelta di riflettere e di determinarsi successivamente, sia, e soprattutto, quella di rivolgersi altrove, cioè ad altro medico, prima di decidere. E’ palese che un effetto della condotta di omissione dell’informazione seguita dall’esecuzione dell’atto medico, che integra danno conseguenza, si individua nella preclusione della possibilità di esercitare tutte tali opzioni. Preclusione che si concreta nella privazione della libertà del paziente di autodeterminarsi circa la sua persona fìsica. Libertà che, costituendo un bene di per sé, quale aspetto della generica libertà personale, viene negata e, quindi, risulta sacrificata irrimediabilmente, sì che si configura come “perdita” di un bene personale.
Nel caso di atto medico costituito da intervento chirurgico si verificano, peraltro secondo un criterio di assoluta normalità, anche ulteriori danni-conseguenza.
Si tratta:
a) della sofferenza e della contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, patite dal paziente in ragione dello svolgimento sulla sua persona dell’esecuzione dell’intervento durante la sua esecuzione e nella relativa convalescenza;
b) della diminuzione che lo stato del paziente subisce a livello fisico per effetto dell’attività demolitoria, che abbia eliminato, sebbene a fini terapeutici, parti del corpo ed eventualmente le funzionalità di esse: poiché tale diminuzione avrebbe potuto verificarsi solo se assentita sulla base dell’informazione dovuta, in mancanza di tale informazione si tratta di conseguenza oggettivamente dannosa, che si deve apprezzare come danno conseguenza indipendentemente dalla sua utilità rispetto al bene della salute del paziente, che è bene diverso dal diritto di autodeterminarsi rispetto alla propria persona, ancorché in modo di riflesso incidente sul bene della salute.
Non solo: con riferimento alla possibilità che, se il consenso fosse stato richiesto, la facoltà di autodeterminazione avrebbe potuto indirizzarsi nel rivolgersi per l’intervento medico altrove, qualora si riveli che sarebbe stata possibile in relazione alla patologia l’esecuzione di altro intervento vuoi meno demolitorio vuoi anche solo determinativo di minore sofferenza, si verifica anche un danno conseguenza rappresentato da vera e proprie “perdita”, questa volta relativa proprio ad aspetti della salute del paziente.
Risulta evidente che il fatto che l’intervento medico non preceduto da acquisizione di consenso sia stato, in ipotesi, risolutivo della patologia che la paziente presentava non è idoneo, di per sé, ad eliminare i danni conseguenza così individuati.
E’ infatti palese che il beneficio tratto dall’esecuzione dell’intervento in queste ipotesi non “compensa” la perdita della possibilità di eseguirne uno meno demolitorio e nemmeno uno che, se eseguito da altri, avrebbe provocato minor sofferenza.
Ma è non meno evidente che, anche qualora l’intervento eseguito si fosse rivelato l’unico possibile e, quindi, che, se fosse stato eseguito altrove o successivamente, esso avrebbe dovuto avere identica consistenza ed identici effetti, la verifica del beneficio derivante dalla sua esecuzione in ogni caso non potrebbe in alcun modo compensare almeno la “perdita” della possibilità di scegliere di non sottoporsi all’intervento. Possibilità che è preservata dal diritto al consenso informato.
Non solo:, quando pure l’intervento eseguito fosse stato l’unico possibile e, tuttavia, la situazione non fosse stata tale che, per avere esso esito favorevole e risolutivo della patologia, la sua esecuzione avesse dovuto seguire in tempi ristretti e tali da non consentire uno spatium finalizzato all’acquisizione, da parte del paziente, di ulteriori informazioni sulla sua effettiva indispensabilità ed anche in funzione dell’indirizzarsi altrove per la sua esecuzione, la stessa circostanza che al paziente sia rimasta preclusa la possibilità di fruire di tali possibilità e, quindi, anche di beneficiare dell’apporto positivo che la loro fruizione avrebbe avuto sul grado di predisposizione psichica a subire l’intervento e le sue rilevanti conseguenze, si configura come danno conseguenza che in alcun modo è eliso dall’esito positivo dell’intervento: la preclusione di tali possibilità di autodeterminarsi e di beneficiare della diminuzione della sofferenza psichica conseguente all’autodeterminazione in alcun modo risultano compensate dall’esito favorevole dell’intervento. Se la paziente fosse stata correttamente informata non si sarebbe verificata la spiacevole situazione psichica che nasce dal fatto che la paziente si è venuta a trovare in una situazione fisica “a sorpresa”, constatando solo ex post gli effetti dell’intervento eseguito senza il suo consenso informato. Ella ovviamente si domanda se si sarebbe potuto fare altrimenti e se avrebbe potuto scegliere diversamente, compresa la possibilità di non fare. Si tratta di situazione psichica che nel suo oggettivo carattere dannoso non è in alcun modo eliminata: dato che l’esito favorevole dell’intervento avrebbe potuto dispiegare i suoi effetti anche se la paziente fosse stata informata.
Tali considerazioni evidenziano l’erroneità della sentenza d’appello impugnata là dove ha attribuito all’esito risolutivo della patologia dell’intervento eseguito il valore di elidere la lesione del diritto al consenso informato.
Si ricorda che l’origine e, quindi, la doverosa dimensione funzionale e le implicazioni del consenso informato bene sono state delineate da Cass. n. 21748 del 2007, nel senso che: “Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario: senza il consenso informato l’intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente; la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi. Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma – atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione (la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e guarda al limite del “rispetto della persona umana” in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive) e la nuova dimensione che ha assunto la salute (non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza) – altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale”.
Si rammenta, altresì, che la già citata Cass. n. 2847 del 2010, ha avuto modo di rimarcare innanzitutto che, “secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008, sub. n. 4 del “Considerato in diritto”) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 è 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che “la libertà personale è inviolabile” e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.
Afferma ancora la Consulta che numerose norme internazionali (che è qui superfluo richiamare ancora una volta) prevedono esplicitamente la necessità del consenso informato del paziente nell’ambito dei trattamenti medici. La diversità tra i due diritti è resa assolutamente palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita; e che la lesione del diritto all’autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute: la mancanza di consenso infatti può assumere rilievo a fini risarcitori, benché non sussista lesione della salute (cfr. Cass.,nn. 2468/2009) o se la lesione della salute non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, (cfr., con riguardo al caso di danno patrimoniale e non patrimoniale da omessa diagnosi di feto malformato e di conseguente pregiudizio della possibilità per la madre di determinarsi a ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza, la recentissima Cass., n. 13 del 2010 e le ulteriori sentenze ivi richiamate)”.
Non sarebbe utile a contrastare tale conclusione il riferimento alla prevalenza del bene “vita” o del bene “salute” rispetto ad altri possibili interessi, giacché una valutazione comparativa degli interessi assume rilievo nell’ambito del diritto quando soggetti diversi siano titolari di interessi confliggenti e sia dunque necessario, in funzione del raggiungimento del fine perseguito, stabilire quale debba prevalere e quale debba rispettivamente recedere o comunque rimanere privo di tutela; un “conflitto” regolabile ab externo è, invece, escluso in radice dalla titolarità di pur contrastanti interessi in capo allo stesso soggetto, al quale soltanto, se capace, compete la scelta di quale tutelare e quale sacrificare. Così, a titolo meramente esemplificativo, non potrebbe a priori negarsi tutela risarcitoria a chi abbia consapevolmente rifiutato una trasfusione di sangue perché in contrasto con la propria fede religiosa (al caso dei Testimoni di Geova si sono riferite, con soluzioni sostanzialmente opposte, Cass.,nn. 23676/2008 e 4211/2007), quand’anche gli si sia salvata la vita praticandogliela, giacché egli potrebbe aver preferito non vivere, piuttosto che vivere nello stato determinatosi; così,
L’informazione cui il medico è tenuto in vista dell’espressione del consenso del paziente vale anche, ove il consenso sia prestato, a determinare nel paziente l’accettazione di quel che di non gradito può avvenire, in una sorta di condivisione della stessa speranza del medico che tutto vada bene; e che non si verifichi quanto di male potrebbe capitare, perché inevitabile. Il paziente che sia stato messo in questa condizione – la quale integra un momento saliente della necessaria “alleanza terapeutica” col medico – accetta preventivamente l’esito sgradevole e, se questo si verifica, avrà anche una minore propensione ad incolpare il medico. Se tuttavia lo facesse, il medico non sarebbe tenuto a risarcirgli alcun danno sotto l’aspetto del difetto di informazione (salva la sua possibile responsabilità per avere, per qualunque ragione, mal diagnosticato o mal suggerito o male operato; ma si tratterebbe – come si è già chiarito – di un aspetto del tutto diverso, implicante una “colpa” collegata all’esecuzione della prestazione successiva). Ma se il paziente non sia stato convenientemente informato, quella condizione di spirito è inevitabilmente destinata a realizzarsi, ingenerando manifestazioni di turbamento di intensità ovviamente correlata alla gravità delle conseguente verificatesi e non prospettate come possibili. Ed è appunto questo il danno non patrimoniale che, nella prevalenza dei casi, costituisce l’effetto del mancato rispetto dell’obbligo di informare il paziente.
Il bene tutelato dal consenso informato è la libertà di autodeterminazione circa il proprio stato psico-fisico. Quello tutelato con riferimento all’esecuzione dell’attività medica è la salute, cioè la condizione psico-fisica del soggetto come tale. Se i beni tutelati sono diversi l’esito favorevole sulla salute verrà in evidenza ai fini di liquidare il danno derivato dalla lesione del diritto al consenso informato: nell’operazione di stima del danno non patrimoniale sofferto (tali sono i danni conseguenza da lesione del diritto all’autodeterminazione) si terrà conto dell’incidenza sulla salute dell’intervento eseguito. Mentre, se l’intervento non è stato risolutivo o è stato in parte inutilmente demolitorio o è stato addirittura dannoso ed inutile, è palese che, essendo leso anche il diritto alla salute del paziente, esso si configurerà come ulteriore danno conseguenza e la stima sarà diversa. Nuovamente si rinvia alla riportata motivazione di Cass. n. 2847 del 2010.
Ne segue che la motivazione sul punto della sentenza impugnata, in quanto ha supposto idoneo un consenso privo di qualsiasi specificità idonea ad evidenziare un consenso consapevole della paziente alla rilevantissima estensione assunta dall’intervento, è stata cassata (sull’esigenza di specificità da ultimo si veda già Cass. n. 367 del 1999 e, da ultimo, Cass. n. 19220 del 2013).
La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata sia nella parte in cui ha ritenuto che un consenso fosse stato prestato, sia nella parte in cui, pur per il caso che consenso non vi fosse stato, ha escluso che si configurasse un illecito da violazione del diritto al consenso informato della paziente per il fatto che l’intervento eseguito sulla sua persona si fosse rivelato utile alla sua salute.
La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti ed il rinvio si ritiene opportuno disporlo alla Corte d’Appello di Roma, piuttosto che a quella che ha emesso la sentenza impugnata.

(Cassazione Civile – Sez. III; Sent. n. 12205 del 12.06.2015)