Il medico ha l’obbligo di accertarsi che la struttura sanitaria dove opera sia idonea.

Qualora un medico, operando all’interno di una struttura sanitaria privata, provochi dei danni ad un paziente,  sarà responsabile in prima persona e condannato a pagare interamente il risarcimento previsto.

Secondo la Cassazione, infatti, il medico che, per una scelta evidentemente sbagliata, aveva tardato ad effettuare il parto cesareo e quindi aveva fatto nascere il bambino utilizzando il forcipe, è stato ritenuto l’unico responsabile e la Corte ha respinto il ricorso. Il medico riteneva che la clinica fosse corresponsabile e che dunque il risarcimento non dovesse essere completamente a suo carico.

Il motivo secondo cui la Cassazione lo ha ritenuto invece l’unico responsabile sarebbe da ricercarsi nel fatto che sia onere del medico controllare che la struttura in cui si vada ad operare sia idonea  “posto che di norma, l’individuazione della Casa di cura dove il medico eseguira’ la prestazione promessa costituisce parte fondamentale del contenuto del contratto stipulato tra il paziente e il professionista, nel senso che ciascun medico opera esclusivamente presso determinate cliniche e che, a sua volta, ciascuna Casa di cura accetta solo i pazienti curati da determinati medici. Ne deriva che deve ritenersi consustanziale al dovere di diligente espletamento della prestazione l’obbligo del medico di accertarsi preventivamente che la Casa di cura dove si appresta a operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto cio’ che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attivita’; cosi’ come, reciprocamente la Casa di cura e’ obbligata a vigilare che chi si avvale della sua organizzazione sia abilitato all’esercizio della professione medica in generale e, in particolare, al compimento della specifica prestazione di volta in volta richiesta nel caso concreto.”

Viene infatti sottolineato che “in applicazione del principio generale di cui all’articolo 1228 c.c., […] il medico, come ogni debitore, è responsabile dell’operato dei terzi della cui attività si avvale” e in conseguenza di ciò il medico è stato condannato a pagare interamente il risarcimento, reputando la clinica non responsabile degli errori commessi dallo specialista che operava al suo interno.

Cassazione Civile del 13 gennaio 2015 n. 280