L’esenzione dall’obbligo formativo per l’Assistente di Studio Odontoiatrico

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018 ha definito il profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.), definito come “l’operatore in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione […] che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori”.

Sono esentati dall’obbligo formativo i lavoratori che negli ultimi cinque anni abbiano lavorato come assistenti alla poltrona per almeno tre anni e che abbiano trasmesso la documentazione comprovante tale attività al datore di lavoro entro il 21 ottobre 2018.

L’art. 11, comma 1, del Decreto, infatti, esenta dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione coloro che, alla data di entrata in vigore dello stesso (ovvero al 21 aprile 2018) “hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto”.

Il comma 2 dello stesso articolo specifica che “il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. In sede di prima applicazione del presente Accordo, la documentazione deve essere acquisita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto”, ovvero entro il 21 ottobre 2018.

Va rammentato che l’art. 13 del Decreto specifica che fino al 21 aprile 2020possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione“. Per coloro che, alla data 21 aprile 2018, si trovavano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona ma che non sono in grado di documentare i trentasei mesi di attività pregressa, i datori di lavoro devono provvedere a far acquisire l’attestato di Assistente di Studio Odontoiatrico entro il 21 aprile 2021.

Leggi qui il testo integrale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018.